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Il divieto di espulsione opera chiaramente anche nei confronti di soggetti omosessuali

15 novembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 42029/2022, depositata lo scorso 8 novembre.

Incombe sull'interessato, puntualizza il Collegio di Piazza Cavour, l'onere di prospettare adeguatamente l'esistenza di uno stato di rischio per la propria incolumità, mentre grava sul giudice il dovere di verificare in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, la fondatezza delle allegazioni difensive riguardo a tale stato di rischio.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione del Tribunale capitolino che aveva riconosciuto lo status di rifugiata alla ricorrente, accusata per spaccio di stupefacenti, ai sensi degli artt. 7 e ss. D. Lgs 251/2007 per essere stata accertata la sua condizione di omosessualità, condizione che in Nigeria è prevista dalla legge come reato, punito con la reclusione.