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L’istituto dell’amministrazione di sostegno, rispetto all’inabilitazione, consente di meglio adeguare la forma di protezione all’evoluzione delle condizioni dell’interessata

12 ottobre 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Belluno, 27 settembre 2022, n. 361 – Pres. Rel. U. Giacomelli

INABILITAZIONE – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – EVOLUZIONE CONDIZIONI PERSONALI E DI SALUTE – REVOCA INABILITAZIONE

(Art. 404 c.c. – art. 414 c.c. – art. 429 c.c.)

La legge n. 6 del 9.1.2004 ha modificato la previsione dell’ art. 414 c.c., stabilendo che “Il maggiore d’ età e l’ emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, ed ha disciplinato l’istituto dell’ amministratore di sostegno, introdotto dall’art. 404 c.c. (“La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell’ impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare”). L’istituto dell’amministrazione di sostegno appare, per la sua flessibilità, più adatto alla fattispecie, data la possibilità di meglio adeguare la forma di protezione, peraltro tuttora imprescindibile, all’evoluzione della condizioni dell’ interessata.

(Nel caso di specie, il Tribunale, considerata la positiva evoluzione delle condizioni personali e di salute dell’inabilitata, ha ritenuto sussistere i requisiti per la revoca della sentenza di inabilitazione, non risultando più necessaria a seguito dell’ avvenuta nomina di un amministratore di sostegno a favore dell’interessata).

Massima a cura dell’Avv. Valentina Gatti