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Il calcolo della quota di T.F.R. dovuta al coniuge divorziato va effettuato su quanto liquidato al coniuge obbligato al netto delle imposte e senza tenere conto di eventuali anticipazioni percepite

23 giugno 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Verona – Decreto n. cronol. 3751/2022 pubblicato il 19.05.2011 – Giudice relatore dott. Marco Nappi Quintiliano

Modifica condizioni di divorzio – quota TFR richiesta da coniuge divorziato non passato a nuove nozze – calcolo al netto delle imposte – anticipazioni non considerate – computata la liquidazione di una cessione del quinto

(Art. 12 bis legge divorzio)

La quota di TFR spettante, ai sensi dell’art. 12 bis legge divorzio, al coniuge titolare di assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze, va calcolata sulla base di quanto liquidato al coniuge obbligato al netto delle imposte. Non deve tenersi conto delle anticipazioni del TFR percepire dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, in quanto tali anticipazioni devono ritenersi entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto; devono, invece, essere computate le somme utilizzate dal coniuge obbligato per la liquidazione di una cessione del quinto, in quanto il concreto impiego delle somme in oggetto non può andare a detrimento del diritto già acquisito dal coniuge beneficiario.

Conforme: Cass. Civ. 24421/13

Massima a cura dell’avv. Francesca Borin