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Responsabilità genitoriale, l’ascolto del minore già effettuato in primo grado non deve essere rinnovato automaticamente

28 ottobre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nei procedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale, l’ascolto del minore già effettuato in primo grado non deve essere rinnovato automaticamente in appello per il solo fatto che una parte lo richieda.

È quanto affermato dalla Cassazione nelle pagine dell’ordinanza n. 27185/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 19 ottobre.

Se la parte non indica specifiche ragioni per la rinnovazione, il giudice può implicitamente ritenerla non necessaria, affidando al consulente tecnico la facoltà di procedervi ove utile ai fini dell’incarico.

Ai fini delle decisioni sulla responsabilità genitoriale e sulla collocazione dei figli, il giudice deve fondare il giudizio sull’interesse morale e materiale dei minori e su una valutazione concreta dei comportamenti genitoriali. L’eventuale richiamo a una diagnosi o a una categoria psicologica non può, da solo, fondare una presunzione di inidoneità; rilevano invece le condotte accertate, valutabili anche con l’ausilio della consulenza tecnica.

La censura di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze di causa o richiami genericamente documenti e dichiarazioni, senza illustrarne contenuto e decisività, è inammissibile.