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Assegno divorzile, va incrementato qualora la ex coniuge non abbia più la disponibilità della casa coniugale

24 marzo 2022

News Regionale - Umbria ,

La ex coniuge, assegnataria della casa coniugale a seguito di giudizio per separazione e successivo giudizio di divorzio, dovrà beneficiare di un incremento dell'assegno divorzile, qualora abbia perso la disponibilità dell'immobile a seguito di iniziative giudiziarie intraprese dagli ex suoceri, proprietari dell'immobile stesso.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Spoleto, mediante decreto dello scorso 26 gennaio 2022, pronunciato nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio.

Appare necessaria, al fine di comprendere il percorso logico-giuridico delineatosi in merito alla fattispecie, una brevissima ricostruzione dei fatti di causa.

La Sig.ra C.M. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Spoleto premettendo di avere ottenuto, in occasione di un precedente giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale (stante la presenza di figlio minore), nonché la previsione di un assegno divorzile per l'importo di € 250,00.

La medesima ricorrente rappresentava, altresì, che l'abitazione coniugale era di proprietà dei genitori dell'ex coniuge, i quali, con autonomo giudizio, avevano ottenuto pronuncia di rilascio dell'immobile riacquisendone, pertanto, la disponibilità.

La Sig.ra C.M. rilevava, quindi, di essere stata privata da mesi della disponibilità della casa coniugale, chiedendo un incremento dell'assegno divorzile vista la necessità di dover reperire altro immobile da destinare alle esigenze della propria famiglia.

Si costituiva in giudizio il Sig. B.G.G. chiedendo il rigetto del ricorso e la revoca dell'assegno divorzile, considerate le proprie modificate condizioni reddituali, nonché la piena idoneità della ricorrente ai fini del reperimento di un impiego lavorativo.

Il Tribunale di Spoleto con il decreto sopra menzionato, accertata la perdita della disponibilità della casa coniugale in capo alla ricorrente, evidenziava come ciò rappresentasse "al di là di ogni ragionevole dubbio, un mutamento in peius delle condizioni economiche della ricorrente, che ha come conseguenza la necessità di un aumento dell'assegno divorzile, che valga come contributo al reperimento di un alloggio in affitto, essendo del tutto incontestabile che l'assegno divorzile, oltre ad avere una funzione compensativa e perequativa, abbia anche natura assistenziale".

In ragione di ciò, l'Organo Giudicante disponeva l'incremento di detto assegno, in favore della ricorrente, da € 250,00 ad € 500,00 mensili.