In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, il richiedente ha un vero e proprio diritto soggettivo a diventare cittadino italiano, salvo la sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica o delle cause ostative di cui all’art. 6 della legge n. 91/1992. L’accertamento di tali cause ostative è vincolato e non discrezionale.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, in seno alla sentenza n. 27928/2025.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 20 ottobre.
L’effetto preclusivo dell’acquisto della cittadinanza italiana, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, si configura come “effetto penale” della condanna e cessa solo a seguito della concessione della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., non essendo sufficiente il solo positivo decorso del tempo ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p. a seguito della sospensione condizionale della pena.
La riabilitazione, chiarisce la Suprema Corte, si distingue dalla sospensione condizionale della pena: la prima estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, mentre la seconda è un beneficio concesso prima di qualsiasi verifica sulla condotta successiva alla sentenza e si basa su una prognosi di non recidiva. Solo la riabilitazione, e non la sospensione condizionale, fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ai fini della cittadinanza.
Non è possibile un’interpretazione estensiva o analogica della norma che equipari la sospensione condizionale della pena alla riabilitazione ai fini della cessazione della preclusione all’acquisto della cittadinanza italiana. La disciplina è chiara e non presenta lacune che giustifichino un’integrazione analogica.
