Affermata la legittimità dell'acquisizione, da parte della Corte d'Appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti.
È sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 4381/2022, depositata lo scorso 10 febbraio.
Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T.B. e R.L., la Corte di appello di Venezia, con sentenza, rigettava l'appello proposto da T., confermando l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio minore A. posto a carico del padre R. in Euro 550,00, stabilito in primo grado, e respingendo la richiesta di assegno divorzile avanzata da T..
Secondo la Cassazione, in considerazione delle esigenze e delle finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. n. 270 del 2004; Cass. n. 6312 del 1999).
È orientamento consolidato e condivisibile quello secondo cui la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9, così come, in precedenza l'art. 155 c.c., comma 7, ed ora l'art. 337-ter c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013), in materia di separazione e divorzio, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una "adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio" (Cass. n. 27391 del 2005; Cass. n. 21178 del 2018).
Invero, "in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio" (Cass. n. 3905 del 2011) e tali principi si applicano anche nel caso del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Pertanto, a tali fini, è stata affermata la legittimità dell'acquisizione, da parte della Corte d'Appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio "poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti." (Cass. n. 21178 del 2018).
Ne consegue che la documentazione prodotta in sede di gravame dalla madre avrebbe potuto e dovuto essere esaminata in applicazione degli enunciati principi e valutata all'uopo, non potendo ravvisarsi la maturazione di alcun effetto preclusivo, anche ove tale documentazione dovesse apparire come relativa a fatti o documenti venuti in essere già nel corso del primo grado, come sostiene il controricorrente: era, infatti, onere della Corte di appello, che non ne fa alcuna menzione, valutare se dagli stessi documenti si potesse desumere la sussistenza o meno di condizioni idonee ad avere una diretta ricaduta sull'impegno accuditivo richiesto per le condizioni psico/fisiche del figlio e sull'adeguatezza dell'assegno di mantenimento già disposto - sempre attraverso la comparazione delle rispettive capacità economiche e reddituali dei genitori, ed a ciò dovrà procedere in sede di rinvio.
La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata con rinvio.
