Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art 600-ter c.p. non è richiesto l'accertamento in concreto del pericolo di diffusione del materiale.
Lo rammenta la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 34588/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 13 settembre
Integra il delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., anche la realizzazione di una sola immagine di tal genere, non essendo previsto dalla norma il superamento di una soglia quantitativa minima.
In tema di pornografia, si configura "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso. La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto i, concludono i giudici di piazza Cavour, integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p. ed il minore non può prestare consenso ad essa.
