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Assegno divorzile, la Cassazione torna a far luce sull’inadeguatezza dei mezzi

28 dicembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, in materia di assegno divorzile. Il provvedimento n. 37577/2022, depositato lo scorso 22 dicembre, ribadisce quanto già espresso dalle Sezioni Unite in passato.

L'assegno di divorzio ha anche natura compensativa e perequativa, e ha una funzione assistenziale: occorre eventualmente accertare l'inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarli per ragioni oggettive.

Ove tali condizioni non sussistessero al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, nel caso in cui, successivamente, uno degli ex coniugi - sul rilievo di essere rimasto disoccupato ed incapace di provvedere al proprio sostentamento - deduca, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, essersi verificata una situazione nuova, idonea a modificare l'originario assetto reddituale e patrimoniale e a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice è chiamato ad accertarne la loro eventuale sopravvenienza.

Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda.

Con decreto depositato il 15.1.2020 la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il reclamo principale avverso il decreto del 9.5.2019 con cui il Tribunale di Firenze, adito in sede di modifica delle condizioni di divorzio, ha posto a carico di un signore l'assegno divorzile (non previsto nella sentenza di divorzio del 2007) dell'importo di Euro 300,00 in favore della ex moglie, in accoglimento del reclamo incidentale proposto da quest'ultima, ha aumentato lo stesso assegno all'importo di Euro 450,00 mensili. Va premesso che la signora aveva richiesto l'assegno divorzile a carico dell'ex coniuge in quanto disoccupata, essendo stata licenziata in tronco dal quotidiano " La Nazione" ove lavorava come impiegata per vari comportamenti illeciti, integranti gli estremi di reato, per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna penale. In particolare, la controricorrente aveva usufruito di 56 giorni di malattia non dovuta per certificati medici falsi ed aver utilizzato il tesserino dell'ex marito - giornalista - per assistere gratis a partite di volley.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Firenze ha accertato che, rispetto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio, era intervenuta una modifica della situazione di fatto che giustificava il riconoscimento dell'assegno divorzile: la signora, a seguito del licenziamento disciplinare conseguente alla sua condotta delittuosa, era divenuta disoccupata, né la stessa era in grado di reperire un lavoro sia in ragione dell’età (anni 57), sia delle condizioni di salute (invalida civile al 60% con certificazione di portatore di handicap ex L. n. 104 del 1992), sussistendo, pertanto, una situazione caratterizzata dalla inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Già in passato, la Cassazione (vedi Cass. n. 17041/2007; vedi anche Cass. n. 5378/2006), nell'interpretare la L. n. 898 del 1970, articolo 9, ha affermato - in una fattispecie in cui il richiedente aveva dedotto, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi a seguito del suo collocamento in pensione - che la volontarietà di tale evenienza non può essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per escludere l'esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima.